Art. 1 – Costituzione – Denominazione
È costituita l’Associazione culturale , disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di Associazione“Lutto e Crescita – Grief & Growth – Istituto di intervento, formazione e ricerca sul potere trasformativo della perdita e del trauma”.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Roma, via Santa Maria della Speranza, 11, 2 C, 00139, Roma.
Art. 3 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 9 del presente statuto. L’associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori assistenziale, culturale , ricreativo, artistico, musicale, ambientale e editoriale senza finalità di lucro.
Art. 4 – Oggetto sociale
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
Lo scopo principale dell’associazione si rivela l’intervento clinico, di sostegno e prevenzione in tutti i casi in cui le persone (bambini, adolescenti, adulti, anziani, famiglie) provano dolore e sofferenza per la perdita dei propri cari o di persone significative come pure nei casi di sofferenza legata a lutto anticipatorio (familiari di malati terminali) e in tutti i casi di sofferenza legata a perdite in senso lato (aver subito menomazioni, mutilazioni corporee, separazioni traumatiche, perdite di status sociale ed economico), al lutto traumatico o prolungato e al trauma in genere.
In particolare i fini istituzionali dell’associazione sono:
- promuovere la cultura della prevenzione attraverso interventi di informazione e comunicazione volti a sensibilizzare la comunità e la persona al Lutto Traumatico/Prolungato e alle altre forme di sofferenza, a cogliere precocemente i segnali di un disagio/problema legato alla perdita ampiamente intesa e al trauma al fine di ottimizzare i tempi di interventi mirati;
- screening per l’accoglienza, la diagnosi e l’invio ai contesti di intervento più appropriati;
- trattamento (gruppi di mutuo auto aiuto; consulenza breve; psicoterapia individuale; psicoterapia di gruppo; consulenza e psicoterapia familiare);
Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
- Promuovere momenti di confronto e scambio tra professionisti attraverso un sito internet,forum, seminari, tavole rotonde, giornate culturali, corsi riconosciuti e non dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, anche MIUR) e dal Ministero della Salute edagli enti regionali, workshop, convegni, dibattiti, corsi ECM;
- Attivare forme di collaborazione e scambio a livello nazionale ed internazionale con associazioni e centri di studio specializzati (ad es. convegni, workshop e seminari a carattere nazionale e internazionale);
- Svolgere tirocinio o stage per psicologi, psicoterapeuti e counselor in formazione;
- Attivare gruppi di supervisione, formazione, e riqualificazione per psicoterapeuti, per counselor, per psicologi dell’emergenza;
- Organizzare esperienze formative teoriche e pratiche di aggiornamento e formazione rivolte a diverse figure professionali operanti nell’area didattico-riabilitativa-ricreativa, socio-sanitaria e in contesti aziendali;
- Offrire servizi di orientamento per i soci e il pubblico, in campo culturale e sociale attraverso incontri individuali e di gruppo;
- Offrire servizi di formazione esperienziale rivolti a bambini, adolescenti, genitori;
- Offrire servizi per università e scuole di ogni grado; corsi di formazione scolastici e prescolastici, corsi di approfondimento e seminari per docenti, studenti, lavoratori, etc.;
- Produrre materiale di interesse culturale (pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi etc.) a beneficio dei soci e di tutti gli interessati, provvedendo anche all’eventuale acquisto e alla distribuzione degli stessi;
- effettuare convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
- Collaborare con nuovi enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all’Associazione;
- Promuovere la costituzione di sedi dell’associazione sul territorio nazionale (e internazionale) e assunzione del loro coordinamento.
- Promuovere la redazione e edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie;
- Organizzare eventi di incontro tra operatori del settore atti a favorire lo scambio e la condivisione di idee, metodologie e informazioni;
- Attuazione di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI) legate allo scopo/finalità dell’Associazione sul tutto il territorio nazionale (e internazionale);
L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali ad esempio: Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
Art. 5 – Soci
Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, italiani e stranieri, che condividano le finalità dell’Associazione e contribuiscano al raggiungimento delle medesime con accertata qualità, professionalità, dedizione e competenza.
Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
I Soci si distinguono in:
- Soci Fondatori: sono Soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
- Soci Ordinari: sono Soci Ordinari i laureati in Psicologia (o in possesso di titolo equipollente) o in Medicina e Chirurgia o in Pedagogia o Scienze dell’Educazione/Formazione o Filosofia, o iscritti ai rispettivi Albi Professionali;
- Soci Aderenti: sono Soci Aderenti le persone che, pur essendo sprovvisti dei titoli di cui alla lettera b), condividono gli scopi dell’Associazione, ne sostengono le iniziative o partecipano alle attività culturali e formative da essa promosse;
- Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone, italiane o straniere, cooptate dal Consiglio Direttivo perché di particolare rilievo e competenza per i loro studi e la loro spiccata attenzione alle aree di studio e di intervento dell’Associazione.
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
- frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione.
- prendere parte alle attività promosse dall’Associazione.
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
- intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- di esercitare il diritto di voto per l’elezione degli Organi Direttivi dell’Associazione;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.
Tutti i Soci, eccetto i Soci Onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura ogni volta fissata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile, non è trasmissibile e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio escluso.
Art. 6 – Requisiti per l’ammissione a socio
Possono diventare Soci, di cui alle lettere b), c) del precedente art. 5, coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati ed all’iscrizione al Libro dei Soci.
L’accettazione, comunicata all’interessato, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa.
Art. 7- Perdita della qualifica di socio
Il socio cessa di far parte dell’associazione
- per recesso, inoltrando le dimissioni al Consiglio Direttivo della medesima;
- per decadenza, su provvedimento del consiglio direttivo in caso di assenza ingiustificata per tre Assemblee Ordinarie consecutive dell’Associazione, o che non risultano in regola con la quota associativa da almeno tre anni
- Per esclusione, su decisione del Consiglio Direttivo, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell’Associazione dopo aver dato modo al soggetto interessato di conoscere l’addebito e di produrre una memoria giustificativa per iscritto.
- Per decesso
Il Socio recedente, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 8- Organi Sociali
Sono Organi Sociali dell’Associazione:
- a) l’Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
Art. 9- Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo supremo dell’Associazione e hanno diritto di intervenirvi tutti gli Associati che risultino in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, almeno una volta all’anno o su richiesta di almeno un quinto dei Soci.
Ad essa spetta:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- esaminare e approvare la relazione annuale del Presidente;
- esaminare e approvare il rendiconto economico – finanziario consuntivo e bilancio finanziario preventivo.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente con le medesime prescrizioni dell’Assemblea Ordinaria e può deliberare solo sui seguenti punti:
- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell’Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio sociale.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci in carica anche tramite delega.
La convocazione dell’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria viene fatta per lettera o per posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, l’ordine del giorno, il giorno e l’ora sia della prima che dell’eventuale seconda convocazione. Questa potrà essere fissata nel medesimo giorno, trascorsa mezz’ora da quella indicata per la prima.
La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto, ogni Socio ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio a mezzo delega, con un massimo di tre deleghe per Socio.
L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, essendo egli impedito, dal Vice-Presidente o da un Socio eletto dall’Assemblea e chiama a fungere da Segretario uno dei Soci e, dove occorra, nomina due o più scrutatori tra gli Associati medesimi.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati.
Sono considerati validi, ma esclusi dai computi, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche. Le modalità delle votazioni saranno decise dall’Assemblea Ordinaria.
Spetta all’Assemblea Ordinaria deliberare tutti gli argomenti che non sono riservati all’Assemblea Straordinaria per statuto o per legge.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
“Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 12 membri ad un massimo di 15 membri, 12 soci fondatori ed altri tre membri eletti dall’assemblea dei soci tra soci ordinari. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
In caso di vacanza di uno o più seggi del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente alla sostituzione del componente o dei componenti del Consiglio cooptando chi, tra i non eletti, ha ricevuto il maggior numero di voti. La conferma di tale cooptazione ha luogo nell’Assemblea dei Soci successiva. I nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza di un socio fondatore l’assemblea provvederà con le stesse modalità a sostituirli con un socio ordinario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno, oppure su convocazione del Presidente dell’Associazione, nonché su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Il predetto organo è validamente costituito quando siano presenti almeno 8 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei suoi membri prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione medesima.
In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
- definire le scelte programmatiche e i piani di attività dell’associazione
- eleggere al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare al suo interno e cooptare tra i Soci un Segretario e un Tesoriere;
- nominare Soci Onorari, ottemperando ai criteri di cui alla lettera d) del precedente art. 5;
- accettare le domande di ammissione come Soci Ordinari o Soci Aderenti di coloro che siano in possesso dei rispettivi requisiti richiesti;
- elaborare e approvare un Regolamento interno dell’Associazione;
- deliberare in merito alla decadenza e all’esclusione dei Soci, nei casi e con le modalità indicate al precedente art. 7;
- fissare eventuali rimborsi o emolumenti per i collaboratori alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- promuovere l’Associazione a livello culturale, operativo e organizzativo con indirizzi, direttive, norme, nonché vagliare e autorizzare qualsiasi iniziativa che desideri essere promossa a nome o con il patrocinio dell’Associazione;
- esaminare ed eventualmente integrare la relazione annuale sullo stato dell’Associazione, redatta dal Presidente a norma della lettera f) dell’art. 11;
- redigere il rendiconto economico – finanziario annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni solo a soci fondatori o ordinari, specificando dettagliatamente quali poteri costituiscono oggetto della predetta delega.
Art. 11 – Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Spetta al Presidente:
- convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività e l’impostazione della linea operativa dell’Associazione;
- nominare il Segretario dell’Assemblea e i collaboratori alla gestione tecnico-amministrativa dell’Associazione;
- rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti;
- rilasciare gli attestati di appartenenza all’Associazione con la qualifica posseduta all’interno della stessa;
- redigere la relazione annuale sullo stato dell’Associazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo a norma della lettera j) dell’art. 10, in vista dell’approvazione da parte dell’Assemblea, prevista dalla lettera c) dell’art. 9.
Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente e può delegare, al medesimo o ad altri membri del Consiglio Direttivo, parte delle sue funzioni ordinarie.
Art. 12- Esercizio Sociale
L’esercizio sociale e finanziario annuale dell’Associazione coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 13- Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali son costituite:
- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- da convenzioni con enti pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da contributi dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche;
- da erogazioni liberali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 14 – Rendiconto economico e finanziario
Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 15 – Scioglimento
In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 16 – Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli associati o loro aventi causa fra essi e all’associazione sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da 3 membri di cui due nominati dalle parti contendenti ed il terzo, che fungerà da Presidente, nominato dai primi due.
Art. 17 – Rinvio alle norme vigenti
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si invia alle disposizioni di leggi speciali ed a quelle del Cap. II e III del Titolo II del libro I del Codice Civile.